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Art. 9
(Servizi minimi garantiti in caso di sciopero)
In riferimento alla normativa vigente che prevede i servizi minimi garantiti in caso di sciopero delle varie Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, l’effettuazione dei servizi garantiti sarà assicurata secondo le norme di legge.
I concessionari dei servizi urbani e di quelli extraurbani, con idonee comunicazioni da fornire anche a bordo degli autobus devono dare la massima diffusione delle fasce giornaliere in cui viene garantito il servizio minimo di trasporto.